CONVENZIONE IN TEMA DI ANTICIPAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE AL REDDITO DI CUI AGLI ARTT. DA 19 A 22 DEL DL
Il 30 marzo 2020, in Roma Alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA AGCI CONFCOOPERATIVE LEGACOOP riunite in ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE CASARTIGIANI CIA CLAAI CNA COLDIRETTI CONFAGRICOLTURA CONFAPI CONFARTIGIANATO CONFCOMMERCIO CONFEDILIZIA CONFETRA CONFINDUSTRIA CGIL CISL UIL UGL FABI FIRST-CISL FISAC-CGIL UILCA UNISIN PER ADESIONE: CONFESERCENTI CONFIMI INDUSTRIA CONFIMPRESEITALIA premesso che: A seguito della diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19, si è determinata una gravissima situazione di emergenza sanitaria che rende quantomai opportuna una convergenza delle azioni e l’ulteriore rafforzamento della collaborazione tra gli attori sociali; Tale situazione di crisi ha indotto il Governo ed il Legislatore ad adottare misure volte a bloccare la diffusione del virus; In connessione con le scelte precauzionali adottate, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e la Cassa in deroga; Ne consegue che, lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS; In data 15 aprile 2009 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, che a seguito delle successive proroghe ha avuto valenza fino al 31 dicembre 2019, fornendo un importante strumento di sostegno alle famiglie e alle imprese; l’ABI, nel condividere la necessità di dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie anche in questa difficile fase, promuove presso i propri Associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le Banche, l’impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei/lle lavoratori/trici sospesi/e in Cig, anche in deroga, nelle more del pagamento diretto […]
Data:
1 Aprile 2020

Il 30 marzo 2020, in Roma
Alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
tra
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
AGCI
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP
riunite in
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
CASARTIGIANI
CIA
CLAAI
CNA
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFEDILIZIA
CONFETRA
CONFINDUSTRIA
CGIL
CISL
UIL
UGL
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN
PER ADESIONE:
CONFESERCENTI
CONFIMI INDUSTRIA
CONFIMPRESEITALIA
premesso che:
- A seguito della diffusione della pandemia dovuta al virus Covid-19, si è determinata una gravissima situazione di emergenza sanitaria che rende quantomai opportuna una convergenza delle azioni e l’ulteriore rafforzamento della collaborazione tra gli attori sociali;
- Tale situazione di crisi ha indotto il Governo ed il Legislatore ad adottare misure volte a bloccare la diffusione del virus;
- In connessione con le scelte precauzionali adottate, è stato ampliato in modo straordinario il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, fra i quali la Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e la Cassa in deroga;
- Ne consegue che, lì dove non ci si trovi in presenza di anticipazione da parte del datore di lavoro, si determina una difficoltà di carattere finanziario per i/le lavoratori/trici coinvolti e le loro famiglie, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS;
- In data 15 aprile 2009 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria, anche in deroga, che a seguito delle successive proroghe ha avuto valenza fino al 31 dicembre 2019, fornendo un importante strumento di sostegno alle famiglie e alle imprese;
- l’ABI, nel condividere la necessità di dare concrete risposte sociali alle persone ed alle loro famiglie anche in questa difficile fase, promuove presso i propri Associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le Banche, l’impegno ad attivare interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei/lle lavoratori/trici sospesi/e in Cig, anche in deroga, nelle more del pagamento diretto da parte dell’INPS, proseguendo ulteriormente l’applicazione della precedente Convenzione, come integrata nelle finalità sopra indicate;
- Rispetto alla precedente Convenzione, si ritiene quindi necessario estendere la portata della Convenzione anche alla Cassa integrazione ordinaria ed alla Cassa integrazione in deroga, in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19 (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020);
si conviene quanto segue,
- Con riferimento alle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (artt. da 19 a 22, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) si applicano le specifiche previsioni, di seguito indicate.
- La presente Convenzione scadrà il 31 dicembre 2020, fermo restando il completamento delle anticipazioni già in atto. Le Parti si incontreranno nel mese di novembre 2020 per valutarne gli esiti.
- la Convenzione del 15 aprile 2009, come successivamente prorogata e modificata, in tema di anticipazione sociale dell’indennità di Cassa integrazione guadagni straordinaria anche in deroga, continuerà a trovare applicazione.
- Le Parti potranno incontrarsi anche ad esito dell’iter di conversione in legge del Decreto Legge 18/2020, nonché in caso di ulteriori interventi legislativi in tema di CIGO/CIGD con causale Covid-19.
- Le Banche che applicano la presente Convenzione ne danno comunicazione ad ABI ai seguenti indirizzi:AssociazioneBancariaItaliana,PiazzadelGesù,49,00186.Roma; sg@abi.it.
- Le Parti sottoscrittrici, su invito del Governo e nel comune riconoscimento della rilevanza sociale dell’iniziativa, si impegnano a darne ampia diffusione, ponendo in essere ogni conseguente attività di comunicazione e dipromozione.
- Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione della presente Convenzione.
Specifiche previsioni per
anticipazione sociale dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga ex Covid-19 (articoli da 19 a 22 D.L. 17 marzo 2020, n. 18)
1. BANCHEADERENTI
La presente Convenzione è aperta alla immediata applicazione da parte di tutte le Banche che intendono sostenere attivamentel’iniziativa.
2. OGGETTO DELLACONVENZIONE
La presente Convenzione ha per oggetto la definizione di una procedura per l’anticipazione – da parte delle Banche che applicano la Convenzione – dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l’emergenza Covid-19, a favore dei/lle lavoratori/trici di cui al punto 4 chesegue, senza che ovviamente ne possano scaturire penalizzazioni nei rapporti creditizi per i datori di lavoro che sospendono l’attività.
3. MISURADELL’ANTICIPAZIONE
L’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.
Tale anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga di cui agli artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020.
L’apertura di credito cesserà con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale– che avrà effetto solutorio del debito maturato – e, comunque, non potrà avere durata superiore a sette mesi.
4. DESTINATARI
L’anticipazione spetta ai/alle lavoratori/trici (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dei successivi interventi normativi tempo per tempo vigenti, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga, ai sensi degli artt. da 19 a 22 D.L. 18/2020 e delle relative disposizioni di cui agli accordi regionali.
Le parti concordano l’estensione dell’anticipazione all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 di cui sia richiesto il pagamento diretto e si impegnano a individuare da subito le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione di cui alla presente Convenzione all’assegno ordinario per COVID-19 di cui all’art. 19, D.L. n.18 del 17 marzo 2020erogati dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.
Le Parti si impegnano a predisporre la modulistica necessaria ad estendere l’anticipazione anche alle ipotesi di riduzione non a zero ore, con particolare riferimento alle comunicazioni che dovranno pervenire alla banca da parte del datore di lavoro e lavoratore.
5. MODALITÀOPERATIVE
Al fine di fruire dell’anticipazione oggetto della presente Convenzione, i/le lavoratori/trici di cui al punto 4 dovranno presentare la domanda ad una delle Banche che ne danno applicazione, corredata dalla relativa documentazione secondo quanto riportato in allegato, nonché secondo le procedure in uso presso la Banca interessata.
Le Banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali, nel rispetto della necessità – in questa fase di emergenza sanitaria – di garantire il maggior contrasto alla diffusione del coronavirus attraverso le misure di “distanziamento sociale” a tutela della clientela e delle persone che lavorano in banca per erogare i servizi previsti dalla normativa di emergenza tempo per tempo vigente.
In riferimento all’apertura dell’apposito conto corrente e alla correlata apertura di credito, le Banche che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.
È fatta salva la facoltà delle Banche che applicano la Convenzione di procedere all’apertura di credito previa istruttoria di merito creditizio da effettuarsi nel più breve tempo possibile e in ogni caso in piena autonomia e discrezionalità, nel rispetto delle proprie procedure e delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia di assunzione del rischio.
In ogni caso, la banca è tenuta a fornire tempestivamente risposta al richiedente.
Le Parti riconoscono l’importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all’accesso all’anticipazione e ne auspicano il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso “fondi digaranzia” dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.
Ai fini di una maggiore efficacia della presente Convenzione, le Parti sottolineano l’importanza fondamentale che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché l’INPS per le ipotesi di CIGO da Covid-19 assicurino il costante e tempestivo monitoraggio delle istanze pervenute dai datori di lavoro, verificandone puntualmente la consistenza rispetto alle risorse finanziarie a disposizione e dandone tempestiva informazione alle Banche anche attraverso ABI e/o le competenti Commissioni regionali ABI.
6. TERMINEDELL’ANTICIPAZIONE
Ai sensi del punto 3 che precede, l’apertura di credito in conto corrente cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità delle risorse.
Il/la lavoratore/trice e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19.
In caso di mancato accoglimento della richiesta di integrazione salariale, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi di cui al punto 3 qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell’INPS, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al/la lavoratore/trice che provvederà ad estinguerlo entro trenta giorni dallarichiesta.
Nei casi della anticipazione del trattamento di integrazione salariale da parte della Banca, quest’ultima, in caso di inadempimento del lavoratore, salvo quanto previsto da parte delle Regioni e Province Autonome ove costituiti “fondi di garanzia” ai sensi del punto 5 – comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente dedicato.
In tal caso, a fronte dell’inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà su tale conto corrente gli emolumenti e tutte le componenti retributive spettanti al lavoratore, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla presente Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.
Sussiste la responsabilità in solido del datore di lavoro a fronte di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della presente convenzione ovvero a fronte del mancato accoglimento – totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per sua responsabilità: in tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro responsabile in solido, che provvederà entro trenta giorni.
7. CLAUSOLA FINALE
Le Parti firmatarie ritengono opportuno favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell’INPS.
In tale prospettiva si ritiene necessaria l’individuazione di un’adeguata forma di garanzia che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria COVID 19 ai propri dipendenti, ancorché non ancora autorizzate dall’INPS.
Le Parti firmatarie ritengono che le adeguate forme di garanzia dovrebbero essere previste in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, tenuto conto che la sospensione delle attività è connessa con la diffusione del COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti interdittivi disposti dalle competenti Autorità. Inoltre, è intenzione del Decreto legge 18/2020 garantire i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria a tutti i lavoratori dipendenti da imprese beneficiarie degli stessi.
Le Parti firmatarie si impegnano a promuovere nei confronti del Governo l’adozione dei predetti provvedimenti e laddove, ciò dovesse avvenire le Parti firmatarie del presente accordo si incontreranno per valutare gli opportuni aspetti applicativi.
* * *
Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.
ALLEGATI
Fanno parte integrante della presente Convenzione, i seguenti allegati:
* * *
Sono fatte salve condizioni di miglior favore.
* * *
La presente Convenzione è aperta alla sottoscrizione di altre Organizzazioni imprenditoriali interessate.
Letto, sottoscritto si conferma
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
AGCI
CONFCOOPERATIVE
LEGACOOP
riunite in
ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE
CASARTIGIANI
CIA
CLAAI
CNA
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI
CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFEDILIZIA
CONFETRA
CONFINDUSTRIA
CGIL
CISL
UIL
UGL
FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UILCA
UNISIN
Ultimo aggiornamento
1 Aprile 2020, 13:26
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